LogoLogoLogoLogoLogo
  • HOME
  • CHI SIAMO
  • AREE DI COMPETENZA
  • CONTATTI
  • BLOG
  • HOME
  • CHI SIAMO
  • AREE DI COMPETENZA
  • CONTATTI
  • BLOG

MOGLIE INFEDELE: IL MARITO PUÒ REVOCARE LE DONAZIONI.

officinalex cima studio“Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione“. Recita così l’art 143 del codice civile, nel dettare i diritti e i doveri reciproci dei coniugi derivanti dal matrimonio, fissando una disciplina normativa idonea a produrre effetti rilevanti in svariati ambiti della sfera matrimoniale. Uno su tutti, forse il meno atteso: le donazioni tra i coniugi.

Come noto, infatti, la donazione è l’atto attraverso il quale una parte, per spirito di liberalità, arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione. L’atto donativo, tuttavia, non cristallizza i propri effetti perennemente, potendo piuttosto essere revocato dal donante, come sancito dall’art. 800 del codice civile, per ingratitudine o per sopravvenienza di figli.

Ebbene, secondo una recente pronuncia della Corte di Cassazione (n.22013/2016), integra a tutti gli effetti gli estremi della “ingiuria grave verso il donante”, presupposto per la revoca della donazione per ingratitudine, il comportamento della moglie che, a seguito di un grave incidente con gli sci del marito, anziché assisterlo intraprende una relazione clandestina extraconiugale.

Sostiene infatti la Corte di legittimità che l’ingiuria, alla quale l’art 801 c.c. fa riferimento come causa di revoca della donazione, è altresì identificabile in un “comportamento esteriorizzato che rende palese a terzi l’opinione irriguardosa maturata nei confronti del donante, oltre alla evidente disistima nutrita nei di lui confronti“. 

L’intrattenimento della frequentazione con un altro uomo dunque, specialmente in pendenza di un grave incidente del marito, appare secondo la giurisprudenza richiamata circostanza idonea a ledere l’immagine sociale del marito, legittimando così la revocazione dei beni donati da quest’ultimo all’autrice dell’atto irriguardoso.    

 

Dott. Simone Cima -Officina Lex – Studio legale Bartoletti Ascenzi

 

RICHIEDI UNA CONSULENZA AI NOSTRI PROFESSIONISTI SU QUESTO ARGOMENTO

 

 

Clicca qui per leggere il testo integrale della sentenza 



CONTATTI

Viale Parioli, 73
00197Roma (RM), Italia
Via Augusto Gargana, 40
01100Viterbo (VT), Italia
Telefono +39 0761.32.12.45
Email info@officinalex.it

SEGUICI SU

- PRIVACY POLICY
- COOKIE POLICY

COLLABORA CON NOI

Il tuo Curriculum Vitae (richiesto .pdf) |

Consenso al trattamento dei dati personali AccettoNon accetto


I NOSTRI PARTNER


Il Partner di OfficinaLex alle Isole Canarie
Studio legale Bartoletti Ascenzi | Via A. Gargana, 40 - 01100 Viterbo | P.Iva 01692700568 | Polizia Assicurativa Mod. 51B/02, n. 280964638 - Assicurazioni Generali S.p.A.
Tutti gli avvocati sono iscritti al consiglio dell'Ordine degli avvocati di Viterbo
  • Web Site Developed by Davide De Lucis (Rossi) - Marketing Advisor Italia | © 2015 Officina Lex Studio Legale Bartoletti Ascenzi
Il Sito non utilizza cookie per fini di profilazione, ma consente l’installazione di cookie di terze parti anche profilanti. Cliccando su OK o proseguendo in qualunque modo (scroll) la navigazione, l’utente accetta l’utilizzo dei cookie di terze parti. Per maggiori informazioni, anche in ordine alla disattivazione, è possibile consultare l'informativa cookie completa.AccettaPrivacy e Cookie policy