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I COSTI DELLA SICUREZZA AZIENDALE: NECESSITA’ DI UN PARAMETRO DI RIFERIMENTO PER L’APPALTANTE

8 Novembre 2016Autore: admin

officinalex gare e appaltiAi sensi dell’art. 95 comma 10 del D.lgs. 50/2016, “Nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”.

L’art. 80 comma 5 stabilisce che la stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico quando “ … possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.

Le stazioni appaltanti, per poter valutare la congruità del costo della sicurezza aziendale (D.P.I., Visite mediche, etc.), necessitano di avere un parametro di riferimento, che solitamente è costituito dalla tabella allegata al Decreto con cui il Ministero del Lavoro determina, per il settore di riferimento, il costo medio orario del personale dipendente, e che è pubblicato sul sito ministeriale.

Può accadere, tuttavia, che la tabella ministeriale non indichi quale sia il costo annuo minimo che le Imprese del settore sono tenute a sostenere in materia di sicurezza, e ciò comporta che la stazione appaltante si trova nell’impossibilità di eseguire la verifica prescritta dalla norma. Essa non potrà certamente escludere dalla procedura una Ditta solo perché questa abbia indicato, nella propria offerta, un costo della sicurezza aziendale più basso rispetto a quello applicato dalle altre Ditte: infatti, in assenza della fonte normativa regolatrice della materia, non vi sono le condizioni per poter essere certi che, effettivamente, un costo più basso sia, perciò solo, meno congruo rispetto a quello indicato dalle altre Società offerenti. Anche un costo annuo apparentemente basso potrebbe comunque essere valutato congruo, in rapporto a quella che è la dimensione aziendale: p.es. nell’anno di presentazione dell’offerta, non sono stati fatti investimenti in risorse tecnologiche, quindi non vi è stata la necessità che il personale svolgesse corsi sulla sicurezza incentrati su nuovi impianti o su nuovi modelli di lavoro, e quindi l’Impresa, anziché sostenere un costo annuo di € 150,00 a dipendente, ha sostenuto un costo di € 100,00: non per questo, tale costo dovrà essere ritenuto non congruo.

Di conseguenza, l’unico strumento che la stazione appaltante ha per operare correttamente – in assenza di disciplina da parte del D.M. di riferimento – è il seguente: prendere atto dell’impossibilità, al momento, di verificare che i costi aziendali della sicurezza indicati nell’offerta siano effettivamente congrui, e specificare quindi, nel Capitolato, che tali costi non incideranno sulla valutazione dell’offerta. Se poi, nel corso dell’esecuzione del contratto di appalto, verrà emanato un nuovo D.M. il quale stabilisca con precisione, a differenza di quello attuale, il costo annuo minimo per la sicurezza aziendale, tale D.M. potrà essere utilizzato, appunto, come criterio di valutazione dei costi originariamente indicati dall’aggiudicatario – contraente: nel caso in cui questi costi si discostino notevolmente da quelli contenuti nel nuovo D.M., la stazione appaltante dovrà richiedere al contraente di produrre idonee giustificazioni.

Ad ogni modo, le stazioni appaltanti, soprattutto nel caso in cui i costi della sicurezza aziendale non siano al momento disciplinati nel D.M. del settore merceologico di riferimento, dovrebbero adeguatamente cautelarsi richiedendo alle ASL territorialmente competenti di comunicare se, nei confronti delle singole Società offerenti, siano mai stati adottati i provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale previsti dall’art. 14 comma 1 del D.lgs. 81/2008: nel caso in cui la risposta sia negativa, l’acquisizione di tale attestazione verrà utilizzata per motivare l’ammissibilità dell’offerta; ove, invece, la risposta sia positiva, l’Impresa dovrà essere esclusa dalla procedura.

 

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