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SEPARAZIONE E DIVORZIO: COME OTTENERE TUTTE LE INFORMAZIONI SUI REDDITI E I RAPPORTI FINANZIARI DELL’ALTRO CONIUGE

11 Luglio 2016Autore: admin

AccaCopy of Copy of ELEVATEde sempre più spesso nei giudizi di separazione e divorzio che si abbia la necessità di verificare i redditi dell’altro coniuge per suffragare la propria richiesta di mantenimento.

Ora tutto ciò è possibile senza prima dover essere autorizzati dal giudice: basta una richiesta motivata, dei dati reddituali dell’altro coniuge, all’Agenzia delle Entrate che attraverso l’accesso all’Anagrafe Tributaria dovrà fornire quanto richiesto.

Vi è di più. Con la sentenza (n.2472/2014) il Consiglio di Stato ha autorizzato il coniuge nel corso del giudizio di separazione personale ad accedere alle informazioni sui rapporti finanziari presenti presso l’Anagrafe Tributaria. In tal modo si potranno conoscere anche gli eventuali conti correnti dell’altro coniuge e la loro consistenza oltre le eventuali operazioni finanziare effettuate dal correntista.

Di fatto gli strumenti utilizzati dal fisco per controllare il contribuente vengono messi a disposizione del privato per interessi legati alle sorti della vita post-matrimoniale.

Officina Lex – Studio Legale Bartoletti Ascenzi

Avvocato Giovani Bartoletti

MODELLO DI RICHIESTA DA PRESENTARE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

_________________________________________________________________________

Città  e data

 

 

Racc. via p.e.c. :

……………………….@pce.agenziaentrate.it

Preg.mo Direttore p.t.

dell’ Agenzia delle Entrate

Direzione Provinciale

di …………………………..

Via …………………………

 

 

OGGETTO: richiesta di accesso ai documenti amministrativi ex L. n. 241/1990 (elementi presenti all’interno della banca dati Anagrafe Tributaria)

 

Per il/la Signor/Signora …………………………….., che sottoscrive la presente,  nato/a ……………………il ……………………….., ivi residente in ………………….. (C.F. …………………………..) ed elettivamente domiciliato/a in ……………………….., ……………………….. presso l’Avvocato ………………………………. (CF. ………………………………….) che lo rappresenta e difende nel procedimento per separazione giudiziale dal/dalla Sig/Sig.ra ……………………. (nato/a……………………. il …………………………… a ……………………………… e residente in ………………………..alla Via ……………………………………, C. F. …………………………………………), pendente presso il Tribunale di ……………………………….. contraddistinto dal n. Di RG ………………………… (indirizzo di posta certificata: ……………………………………………numero di fax al quale ricevere le notifiche e comunicazioni: ……………………………………………..).

Premesso che

con la presente si è a richiedere i dati relativi ai rapporti finanziari e patrimoniali contenuti all’interno dell’Anagrafe Tributaria facenti capo al/alla sig./sig.ra ………………………………… come sopra meglio generalizzata, da produrre nel giudizio di separazione tra i coniugi pendente presso il Tribunale di ……………………………………….

Difatti, nella quantificazione dell’eventuale assegno di mantenimento da corrispondere al coniuge in caso di separazione incidono i redditi e gli altri rapporti patrimoniali facenti capo ai coniugi.

Ai fini il diritto di accesso ai documenti, quindi, il/la sig./sig.ra ………………… ha  un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso. Tale diritto è da ritenersi legittimamente ravvisabile, nel caso di separazione e/o divorzio, nell’esplicito interesse a consentire al coniuge di potere esercitare il proprio diritto a veder riconosciuto ed attribuito all’altro coniuge un assegno di mantenimento, in misura coerente al dettato normativo stabilito, in via generale, dal secondo comma dall’articolo 156 codice civile.

È rilevante rammentare che il/la sig./sig.ra …………………………., coinvolto in un processo di separazione al fine di poter contrastare una determinazione a se sfavorevole degli oneri economici a questa connessi ha diritto di chiedere all’Agenzia delle Entrate di esercitare il diritto di accesso con riferimento ai documenti del coniuge ed in particolare a tutti quei rapporti di tipo patrimoniale/finanziario riconducibili al/alla sig./sig.ra …………………… anche in qualità di delegante o di delegata. (rapporti patrimoniali, comunicazioni inviate da tutti gli operatori finanziari dell’Anagrafe Tributaria, sezione Archivio dei rapporti finanziari, relative ai rapporti continuativi, alle operazioni di natura finanziaria ed ai rapporti di qualsiasi genere).

Difatti, l’accesso cd. defensionale, cioè propedeutico alla miglior tutela delle proprie ragioni in giudizio (già pendente o da introdurre), ovvero nell’ambito di un procedimento amministrativo, riceve protezione preminente dall’ordinamento atteso che, per espressa previsione normativa (art. 24, u.c., l. n. 241 del 1990), prevale su eventuali interessi contrapposti ed in particolare sull’interesse alla riservatezza dei terzi, financo quando sono in gioco dati personali sensibili e, in alcuni casi, anche dati ultrasensibili (Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 03.02.2011 n° 783) [1].

Su questa linea giurisprudenziale il Consiglio di Stato, come noto, con una recente pronuncia (Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sez. Quarta, Sent. n. 2472/14) ha stabilito l’ambito dell’accesso consentito alle parti private ai documenti fiscali dell’altro, nel caso in cui si controverta nel processo civile della famiglia (separazione e/o divorzio) determinando la piena estrazione delle copie delle dichiarazioni fiscali e della contrattualistica riferita ai beni immobili. I dati reperibili nelle banche dati delle Agenzia delle Entrate risultano quindi utili per valutare le separazioni con la massima oggettività e con una più equilibrata valutazione delle fonti finanziarie disponibili.

tanto premesso

CHIEDE

alla S.V. Ill.ma, ai sensi e per gli effetti della normativa di cui agli artt. 22 e ss. della L. n. 241 del 1990 e successive attuazioni, integrazioni e modificazioni, di esaminare ed estrarre copia dei documenti patrimoniali/finanziari contenuti all’interno dell’Anagrafe Tributaria facenti capo al/alla sig/sig.ra …………………….. nato/a……………………… il …………………………….  e residente in …………………………… alla Via ……………………………….., C. F. ………………………….. Tale richiesta si rende necessaria per la difesa dei propri diritti in sede di giudizio di separazione pendente presso il Tribunale di ………………………… ( N.R.G. ………………………., Giudice ………………………….., udienza del …………………………….).

A tal fine invita la S.V. Ill.ma a voler comunicare il giorno e l’ora in cui sarà possibile svolgere il richiesto accesso.

 

Nome e cognome della parte

 


avvocato ………………………………………………………..              

 

 

 

Si allega: copia della delega a difensore unitamente al frontespizio della memoria di costituzione nella fase presidenziale della separazione, copia del provvedimento presidenziale contenete il rinvio dell’udienza e l’assegnazione al Giudice istruttore, copia del documento del sig. ……………………….., copia della tessera di Avvocato.

 

[1] cfr. anche Cons. Stato, sez. VI, 12 aprile 2007, n. 1699.

  1. anche i pareri espressi dalla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi:

Accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Prevalenza del diritto di accesso sulla riservatezza.

La norma di salvaguardia di cui all’art. 24, comma 7, l. n. 241/90 secondo la quale “Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici” è stata riconosciuta di generale applicazione dalla giurisprudenza del giudice amministrativo e di questa Commissione. (Parere espresso dalla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 15 marzo 2011) – http://www.commissioneaccesso.it/media/42611/massimario%2015%20-%20intranet.pdf

 

Istante ricoprente la qualità di attore in un processo Accessibilità piena ai documenti necessari per la tutela giurisdizionale

Ai sensi dell’art. 24, comma 7, della legge n. 241/90, “deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”. La qualità di attore in un processo legittima senz’altro all’accesso ai documenti necessari per garantirsi una piena tutela giurisdizionale. (Parere espresso dalla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 10 maggio 2011)

http://www.commissioneaccesso.it/media/42611/massimario%2015%20-%20intranet.pdf

 

 

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